| “Decreto Brunetta” - D.L. 112 del 25.06.2008 |
Decreto Brunetta” Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti … Da qualche giorno i nostri iscritti ci stanno chiedendo informazioni sull’ormai famigerato art 71 del “decreto Brunetta”. Di seguito pubblichiamo il testo.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 il Decreto Legge n. 112 collegato alla manovra finanziaria per il 2009 approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso. Il decreto si presenta come una vera e propria Finanziaria, formata da 84 articoli e due allegati. L'ispirazione generale in materia di Pubblico Impiego è coerente con la campagna propagandistica delle scorse settimane: irrigidimenti normativi e attacchi al sindacato, in nome della guerra ai "fannulloni", insieme ai tagli indiscriminati al settore pubblico per finanziare la manovra sull’ICI e sugli straordinari. Se queste manovre avranno seguito, le conseguenze sull’offerta pubblica, in particolare su Università, Scuola, Ricerca e AFAM, saranno pesantissime e determineranno degrado della qualità e delle prestazioni. A questo si aggiungono l’allentamento delle norme contro il lavoro nero, l’estensione della possibilità di ricorrere ai contratti a termine, pensionamenti forzosi e norme vessatorie sulla malattia. Sugli aspetti che riguardano direttamente i nostri settori abbiamo predisposto una scheda di valutazione dei singoli articoli. Come abbiamo già avuto modo di dichiarare nei giorni scorsi: noi non ci stiamo! Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita’ o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu’ favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita’, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Allegati:
Alcuni commenti al decreto: Alessandro, dice: Sono un insegnante, quindi un dipendente pubblico. Il caro Brunetta ha preso il posto del …onorevole Bersani. L’acredine nei confronti della P.A. è inaccettabile! E’ possibile che questi politici debbano sfogare le loro frustrazioni su persone che comunemente fanno una fatica immane a sbarcare il lunario? Mi piacerebbe tanto che Brunetta si ritrovasse malato seriamente decurtato dello stipendio e relegato in casa come in prigione magari con una bella riabilitazione da fare visto che anche lui è un dipendente pubblico ma adifferenza di noi altri profumatamente pagato spesato e rimborsato. Iniziassero un pò tutti i nostri politici a ritrattare i loro contratti le loro pensioni e le spese che tutti noi poveracci gli spesiamo con le tasse che paghiamo ma non si vergognano nemmeno un pò????? devo dire che i nostri politici hano davvero toccato il fondo. BRUNETTA E CO. AVRANNO UN GRAN BEL RISULTATO… IN CAMBIO DI UN POSSIBILE CALO DEL NUMERO DI DIPENDENTI AMMALATI SI ASSISTERA’ AD UN AUMENTO DI QUEI DIPENDENTI CHE, PUR PRESENTI IN UFFICIO, SI GIRANO I POLLICI? A QUESTI ULTIMI,INFATTI, PROBABILMENTE SE NE AGGIUNGERANNO ALTRI… TUTTI QUELLI CHE SI SENTONO INGIUSTAMENTE ATTACCATI… Io sono una precaria della scuola (maestra di scuola materna), durante un anno solare che va da gennaio a dicembre vengo in contatto con ogni genere di virus veicolato dai bambini, quest’anno tra influenza e virus intestinale (recidivo addirittura per i bambini, perchè gli stessi si sono ammalati più di una volta) era impossibile rimanere immuni e non ammalarsi, ditemi voi con ancora metà anno difronte a me, e alle mie colleghe, come dovremmo fare… anzi lo chiedo al BRUNETTA, che sembra illuminato sulla gestione dei dipendenti pubblici. Confido solo che questo articolo decada entro il 23/08 senza essere tramutato in legge dello stato, altirmenti a pagare non saremo solo noi dipendenti pubblici, ma anche il resto degli italiani che dovrà pagare per noi e con noi la burocrazia per attuare tale proposta.
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